(Pubblicato  nel  supplemento  n.  7  al  Bollettino  ufficiale della
        Regione Trentino Alto-Adige n. 26 del 28 giugno 2005)

                    LA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

    Visto  l'Art.  53,  del  decreto  del Presidente della Repubblica
31 agosto  1972,  n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  Statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige»,  ai sensi del quale il Presidente della giunta
provinciale  emana,  con  proprio  decreto,  i regolamenti deliberati
dalla  giunta;  visto  l'Art.  54,  comma 1,  numero  1, del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta
provinciale  spetta la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione
delle leggi approvate dal Cconsiglio provinciale;
    Visto  l'Art.  11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10
(Disposizioni  in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque
pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia);
    Vista  la  direttiva  del  consiglio 1999/31/CE di data 26 aprile
1999 relativa alle discariche di rifiuti;
    Visto  il  decreto  legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e seguenti
modifiche   (Attuazione  della  direttiva  1999/31/CE  relativa  alle
discariche  di  rifiuti)  ed  il  decreto  ministeriale 13 marzo 2003
(Criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica);
    Visto  il  decreto  legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22 e s.m.
(Attuazione  delle  direttive  91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti  pericolosi  e  94/62/CE  sugli  imballaggi  e sui rifiuti di
imballaggio);
    Visto il testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela
dell'ambiente   dagli   inquinamenti,   approvato   con  decreto  del
Presidente  della  giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. e
seguenti modifiche;
    Visto  il  decreto del Presidente della provincia 13 maggio 2002,
n. 9-99/Leg. (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in
ambito   provinciale   di   norme   statali   in  materia  di  tutela
dell'ambiente  dagli  inquinamenti, ai sensi dell'Art. 55 della legge
provinciale 19 febbraio 2002, n. 1);
    Visto  il piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, approvato
con  deliberazione della giunta provinciale n. 5404 di data 30 aprile
1993,  successivamente  aggiornato  con deliberazione n. 4526 di data
9 maggio 1997;
    Visto  il piano provinciale di smaltimento dei rifiuti - stralcio
relativo  ai rifiuti urbani, approvato con deliberazione della giunta
provinciale n. 1974 di data 9 agosto 2002;
    Visto  il piano provinciale di smaltimento dei rifiuti - stralcio
relativo  ai  rifiuti  pericolosi,  approvato con deliberazione della
giunta provinciale n. 2593 di data 12 novembre 2004;
    Vista  la  deliberazione della giunta provinciale n. 1156 di data
1° giugno  2005  recante  «Disposizioni  regolamentari  relative alle
discariche  di rifiuti, ai sensi dell'Art. 11 della legge provinciale
15 dicembre 2004, n. 10»;
                                Emana

il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                  Oggetto ed ambito di applicazione

    1.  Il  presente  regolamento,  in  attuazione dell'Art. 11 della
legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 (Disposizioni in materia di
urbanistica,   tutela   dell'ambiente,  acque  pubbliche,  trasporti,
servizio  antincendi, lavori pubblici e caccia) detta le disposizioni
per  l'applicazione,  nel  territorio  provinciale,  della disciplina
stabilita  dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione
della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).
    2.  Nel presente regolamento per «discarica esistente» si intende
ciascuna discarica gia' autorizzata alla data del 27 marzo 2003.
    3.  Con  riferimento alle discariche esistenti nonche' alle nuove
discariche  per  rifiuti inerti, il presente regolamento reca inoltre
disposizioni  anche  a  carattere  derogatorio  alla  disciplina  del
decreto legislativo n. 36 del 2003 afferente gli aspetti di carattere
procedurale,  i  contenuti  dell'autorizzazione  e le prescrizioni di
carattere  tecnico  e finanziario, dettando la disciplina transitoria
applicabile per l'adeguamento delle discariche esistenti.
    4.  Per  i  fini del comma 3, il presente regolamento tiene conto
delle  peculiarita'  delle  condizioni  orografiche  e ambientali del
territorio  provinciale  ed  assicura i requisiti tecnici e operativi
nonche'  i  livelli di protezione ambientale e di tutela della salute
stabiliti  dalla  direttiva  1999/31/CE  del  consiglio del 26 aprile
1999, relativa alle discariche di rifiuti.
    5. La disciplina stabilita dal decreto legislativo n. 36 del 2003
e  dal  decreto ministeriale 13 marzo 2003 si applica, nel territorio
provinciale,  in  quanto  compatibile  con  le  presenti disposizioni
regolamentari emanate secondo i criteri di cui ai commi 3 e 4.